Analisi del concetto di Diritto di natura in Aristotele
Dopo aver riportato alla luce nel precedente articolo (clicca qui) le teorie aristoteliche intorno al concetto di “giustizia” e di “diritto”, generalmente inteso, possiamo proseguire la ricerca sulla concezione e interpretazione del “diritto di natura” da parte del filosofo di Stagira.
È necessario, però, prima di considerare il diritto naturale sul piano meramente concettuale, soffermarci, per via della complementarietà di senso e di deduzione analitica, sul contributo del pensiero aristotelico in ordine alle fonti del diritto.
La natura (physis) come prima fonte del diritto nella dottrina aristotelica
Infatti, nell’Etica, nella Politica e nella Retorica si può rintracciare il significato del diritto naturale, partendo dalla speculazione riguardo le fonti del diritto che, in ragione di ciò appaiono essere non solo la “physis” in quanto tale, intesa nel senso aristotelico, ma anche l’osservazione della stessa.
A tal proposito, c’è da evidenziare che il dualismo decisivo, che ancora oggi viene avvalorato e sostenuto da molti teorici e studiosi, tra “diritto positivo” e “diritto naturale”, secondo cui il diritto si deduce o dalle leggi positive (fonti del diritto positivo), o lo si deduce dai pretesi assiomi iscritti nella ragion pratica degli uomini, che i filosofi del diritto neokantiani, si arrogano di definire “diritto di natura”, non può essere rintracciato nel pensiero aristotelico.
Senza dubbio, lo stagirita distingue due forme di giusto e di diritto , che corrisponderebbero al giusto positivo ed al giusto naturale, il quale, talvolta, può essere maggiormente considerato, seppur imperfetto, poiché, a quanto pare, il “dikaion physikon” (il diritto naturale) sembrerebbe avere un’esistenza autonoma, che va al di là delle determinazioni umane in relazione agli ordinamenti giuridici scritti, sotto i quali essi stessi accettano di collocarsi per preservare l’ordine sociale e politico.
La complementarietà dualistica tra diritto positivo e diritto di natura
Per Aristotele queste due fonti non sono da considerarsi opposte, bensì complementari. Infatti, non deve esserci opposizione tra il giusto naturale e il giusto positivo, cioè quello stabilito dalle leggi dello Stato, ma, al contrario, sono le leggi dello Stato che devono tendere alla specificazione e completamento del giusto naturale: da una parte lo studio della physis, dall’altra la determinazione scritta del legislatore e del giudice.
Per questo motivo non è lecito sostenere che la dottrina aristotelica rigetti l’autorità e l’importanza del ruolo del legislatore, come, per certi versi, finiva per sostenere il suo maestro, Platone, nel caso il legislatore non fosse il “filosofo-re”.
L’importanza della semantica nella terminologia giuridica aristotelica
La “physis” (natura) per Aristotele, così come il “dikaion” (diritto), è una parola polisensa. Essa indica primariamente il mondo esterno che il filosofo di Stagira chiama “cosmos”, in cui ogni soggetto esistente vive, che a sua volta implica un ordine:
«il mondo è opera di un’intelligenza, tanto quanto il prodotto del ceramista, il quale lavora l’argilla per darle una forma, così il mondo è costituito non solo dalle cause efficienti o dalle cause materiali, ma anche dalle cause formali e finali. Proprio come il vaso formato dal ceramista in funzione della volontà di quest’ultimo, così il mondo è formato in funzione di una finalità».
Pare evidente, in questo ambito di analisi, che il cristianesimo abbia dato spazio in tempi successivi alla teoresi aristotelica pagana attraverso il lavoro speculativo di Tommaso D’Aquino, in ragion del fatto che ben si accorda con l’idea di un Dio creatore.
Per considerare un’altra accezione della “physis”, si può rintracciare, per di più, il significato meramente interiore del termine, in particolare quando viene utilizzato con l’intento di indicare il dover-essere, ad esempio “la natura di ogni essere vivente” ovvero la forma ed il fine, secondo la natura intesa universalmente: infatti Aristotele sosteneva che «la natura di ogni essere è il fine a cui essa tende».
Il contrasto con la scienza moderna
Dunque, in questa particolare e profonda accezione del termine, attenendoci strettamente all’ambito degli esseri viventi, possiamo rintracciare una distanza speculativa con la concezione della natura offerta dalla scienza moderna.
Secondo Aristotele la parola presa in esame (la “physis”, “natura”), non è da intendersi come principio istintivo e primordiale degli uomini, come è solito sostenere fermamente la scienza moderna tipica del Giusnaturalismo di stampo hobbesiano, ripreso da John Locke, piuttosto è da intendersi come ciò che l’uomo “tende ad essere”, quindi la natura degli uomini non corrisponde affatto al loro essere in “atto” bensì al loro essere in “potenza”, in altre parole la natura degli uomini risiede nella loro forma e nel loro fine.
I punti di contatto con le teorie moderne e contemporanee
Ma nella “natura” degli esseri viventi c’è ben più di quanto ci si possa accorgere proseguendo un’analisi meramente basata sull’osservazione esterna e distaccata dell’io-soggetto, per riprendere un termine adottato dal filosofo Rosmini e ripreso successivamente da Sergio Cotta: nella natura degli uomini c’è il loro essere finalizzati a raggiungere una pienezza totale, che è il loro fine, che corrisponderebbe anche alla loro felicità.
Vero è, inoltre, che anche nella teoria aristotelica si può rintracciare un velato significato facilmente accostabile al principio d’istinto primordiale-animalesco, elemento tipico del pensiero filosofico dei moderni, che costituirebbe dunque una terza accezione che lo stagirita evidenzia nell’aspetto molteplice nel merito dei significati ad essa riconducibili.
Ma a differenza del filone di pensiero citato in paragone, l’autore dell’Etica Nicomachea inserisce l’aspetto finalistico sul quale si basa questo stesso principio primordiale ed istintivo dell’uomo nel mondo e nell’esistenza.
Dunque, la nozione di “natura” intesa in senso grezzo implica necessariamente un riferimento ai fini degli esseri viventi, tali per cui è possibile dedurre da essi conoscenze di carattere normativo, riconducibili al diritto in senso generale.
In questi termini, dunque, starebbe il diritto naturale di Aristotele.
Una volta analizzata la prima fonte del diritto, rintracciabile nelle opere aristoteliche, soffermiamoci, seppur in maniera più sbrigativa, sulla seconda fonte del diritto, per completezza di indagine: l’osservazione della natura stessa.
L’osservazione della natura (physis) come seconda fonte del diritto
Pare evidente che, di per sé, questa seconda fonte sia basata su una diversa prospettiva di riflessione.
Infatti, mentre la prima fonte si basa sull’individuazione dei concetti riconducibili al termine “natura”, partendo però da una prospettiva interiore ed individualistica di attenta e meticolosa ricerca semantica; nella seconda è di facile perizia considerare una modifica prospettica, riscontrabile in particolare nella variazione metodologica, la quale passa dall’analisi del termine “natura”, all’osservazione della natura stessa, nella sua accezione fisica, fenomenica, che è, quindi, al di fuori del soggetto, ma, poiché egli è parte della stessa, ne percepisce la realtà così come gli appare.
Per Aristotele questa seconda metodologia di indagine è ben più importante della mera osservazione degli eventi, cioè della sterile descrizione di ciò che accade nel mondo, poiché gli risulterebbe adottare un approccio neutro e passivo nei confronti dell’osservazione che intende portare avanti.
Il principio di conformità secondo natura
Aristotele è dell’idea che riconoscere la natura degli esseri, significhi di conseguenza adoperare una scelta tra i fenomeni esistenti, che una scienza della natura efficace dovrebbe saper distinguere, poiché, in quanto nella realtà sensibile risultano esistere delle “mostruosità”, nel senso di entità che non hanno raggiunto il livello dell’essere che è in potenza, devono essere separati, quantomeno sul piano dell’osservazione naturale, dagli esseri “sani per natura”, “conformi a natura”: esistono «[…] barbari, che non raggiungono il medesimo grado di sviluppo della natura umana, conseguito dagli uomini civilizzati; ci sono famiglie malformate, che non riescono a garantire né la vita né la sussistenza del gruppo e città destinate alla disfatta e all’anarchia interna».
Dunque, ai fini della completezza dell’osservazione aristotelica, è necessario discernere, come anche sostiene M. Villey, gli uomini e i gruppi sociali “conformi a natura”, lontani dalle “deviazioni malsane”, cioè sarebbe necessario saper distinguere ciò che è giusto secondo natura, da ciò che non lo è in quanto appare innaturale o ingiusto.
Abbiamo così concluso la disamina sulle due fonti del diritto di Aristotele, passaggio imprescindibile per l’avanzamento teorico della sua dottrina e per la comprensione della stessa.
Al prossimo articolo!
Alessio Costanzo Fedele per Questione Civile
Bibliografia
Parte degli articoli pubblicati nel presente archivio sono estratti del mio lavoro sperimentale dal titolo “Lo Stoicismo giuridico di M. T. Cicerone”, che rientra nell’area scientifico-disciplinare della filosofia del diritto, completata il 20 marzo 2020.
Uno dei principali testi che ho adottato per la ricerca, lo studio e la stesura del lavoro è “La formazione del pensiero giuridico moderno” (1986, Editoriale Jaca Book spa, Milano) di M. Villey.