Il metodo aristotelico ed il Diritto di natura

Comparazione del metodo aristotelico sul Diritto di natura con le teorie moderne

Dopo aver riportato alla luce nel precedente articolo (clicca qui) le teorie aristoteliche riguardo le fonti del diritto, possiamo proseguire la nostra ricerca sulla concezione ed interpretazione del “diritto di natura” da parte del filosofo di Stagira, prestando, questa volta, particolare attenzione non solo all’importanza sul piano teoretico del metodo aristotelico ma anche al confronto con le distorsioni speculative delle teorie moderne-contemporanee.

Prima di addentrarci nella ricerca, è necessaria una importante specificazione: è indubbio che il metodo sin qui adottato si ponga in netta antitesi, sul piano applicativo, a quello utilizzato dal suo maestro, Platone, che pure nella Repubblica perseguiva gli stessi obiettivi di indagine.

Detto questo, proviamo a fare un passo ulteriore nella comprensione del pensiero aristotelico e della sua importanza in termini di contributo alla teoresi sul diritto di natura, tale per cui sarebbe opportuno considerarlo a tutti gli effetti, come vedremo successivamente, il vero “padre della dottrina del diritto naturale”.

”Diritto nell’Antichità
– N.2
Questo è il secondo numero della Rubrica di Area dal titolo Diritto nell’Antichità, appartenente all’Area di Filosofia del Diritto

L’animale politico ed il metodo di indagine aristotelico

Per cominciare, partiamo dalla Politica. Nel primo libro dell’opera, Aristotele stabilisce una tesi fondamentale che avrà proseliti per i secoli a venire e che sarà ripresa in riferimento da innumerevoli pensatori, ovverosia che l’uomo è un animale politico (zoón politikon).

Secondo questa definizione, l’essere umano è fatto per vivere in città, considerata come un’entità socio-politica né troppo grande, come i vasti imperi o gli estesi Stati moderni, né troppo piccola, come le ristrette comunità locali.

Ma in che modo, il filosofo di Stagira, sarebbe giunto a questa deduzione?

Semplicemente osservando il mondo esterno, in particolare le piccole comunità selvagge, che vivono isolate o in piccoli borghi e che non sono stati in grado di perseguire lo sviluppo culturale, linguistico e intellettivo, proprio secondo quanto avrebbe voluto la natura stessa degli uomini nell’esistenza.

Inoltre, Aristotele rigetta i vasti imperi i quali non sono in grado, secondo quanto si evince dall’osservazione delle esperienze sino a quel momento prese in esame, di condurre l’uomo a pienezza e quindi alla felicità: solo le città, come in Grecia, sono in grado di provvedere allo sviluppo culturale della comunità sociale.

Solo la città risulta essere l’entità politica “naturale”.

Ma questo non significa affatto che tutti gli uomini vivono per natura nelle città, né, peraltro, che all’origine della storia esistessero già, ma bisogna pensare che “i fondatori delle città sono stati i grandi benefattori dell’uomo”, il quale, quindi, è un animale politico solo in potenza e tende a divenire, nel corso del suo ciclo di vita, zoón politikon in atto.

La politica di Aristotele all’origine del costituzionalismo comparato

Sempre della Politica, ai fini della nostra indagine, è necessario prendere in considerazione in special modo la parte che attiene esclusivamente al diritto costituzionale, che ben chiarisce l’originalità del metodo aristotelico.

A tal proposito, è doveroso ricordare che l’autore dell’opera, congiuntamente ad i suoi allievi, ha analizzato circa un centinaio di costituzioni diverse di città e di stati del suo tempo. Lavoro, questo, che costituisce la base d’indagine che ha portato alla stesura dell’opera.

Tutte queste esperienze prese in esame, stanno a dimostrazione del fatto che il regime migliore, quello che rende felici i cittadini, oltre che essere l’unico in grado di renderli per di più saggi e civilizzati, consiste nel giusto bilanciamento tra democrazia ed aristocrazia.

Ogni cittadino quindi deve partecipare alla vita pubblica, ma deve esserci necessariamente, secondo il filosofo, una giusta distribuzione di cariche pubbliche e onori, tenendo in considerazione non solo l’età e la ricchezza degli individui, ma anche la loro capacità di gestire la città.

Risulta importante evidenziare, in ulteriore analisi, la naturalezza, intesa in rapporto alla progressione naturale dei cittadini, del fatto che per Aristotele non debbano governare sempre gli stessi uomini.

La dottrina aristotelica, in questo senso, si pone in modo particolarmente prudente, poiché il miglior regime in essa indicato non è qualcosa di posto in definitiva, ma potrebbe cambiare in relazione ai casi concreti, a differenza invece di quanto abbia sostenuto precedentemente il suo maestro Platone.

Il contrasto del metodo aristotelico con gli approcci moderni

Con sguardo più ampio, il pensiero aristotelico nel merito del dikaion (diritto) ha rappresentato un punto di partenza indispensabile per innumerevoli giuristi e studiosi nel corso dei secoli.

Risulta, però, necessario tenere in considerazione il fatto che il diritto naturale di Aristotele è cosa ben diversa da ciò che oggi la maggior parte dei giuristi e filosofi del diritto tendono a concepire: i contemporanei immaginano che le considerazioni sul diritto naturale siano dedotte da alcuni principi, sia che si tratti di principi a priori della ragion pratica, in accordo con la concezione kantiana, sia che si tratti di ragionamenti astratti sulla “natura umana”, tipici della concezione giusnaturalista moderna.

Egli, invece, da considerarsi il reale fondatore del giusnaturalismo classico, prende le distanze, sia sul piano teorico che metodologico da questi approcci.

Il metodo aristotelico, dunque, è basato sull’attenta opera di osservazione dell’esistente, tanto da anticipare, sul piano delle tecniche d’indagine e dell’approccio teorico, vere e proprie discipline che si sono sviluppate dopo diversi secoli, ovvero il diritto costituzionale comparato e la sociologia del diritto.

Possiamo affermare, dunque, come sostiene M. Villey, che per il realista Aristotele “il diritto naturale è un metodo sperimentale”.

La deformazione concettuale del diritto di natura aristotelico

Inoltre, un altro elemento di contrasto, rilevabile tra la teoria aristotelica ed il pensiero moderno/contemporaneo, verte proprio sul principio di immutabilità delle regole: un errore oggi diffuso che riguarda la concezione del diritto di natura è quello secondo cui quest’ultimo sia composto da regole immutabili e definitive, per cui inadeguate ai cambiamenti continui delle società moderne.

Questa determinazione, del tutto fuorviante e che denota, per di più, una certa approssimazione, potrebbe essere rilevata a ragione nella teoresi platonica, spiccatamente idealista ed utopica, che si arroga la facoltà di indicare in modo definitivo e solenne il regime politico-giuridico ideale dello Stato, ma sarebbe ingiusto e superficiale dedurre questa posizione dalla dottrina aristotelica, la quale, al contrario, come ho specificato più volte, sulla base delle riflessioni di M. Villey, non pretende affatto di giungere ad una così decisa ed esplicita convinzione.

Anzi, essendo la sua teoresi esitante e particolarmente aperta alle nuove esperienze e non giungendo dunque a nessuna posizione definitiva su quale sia il regime politico-giuridico perfetto, potrebbe risultare per di più deludente, per certi versi.

Ma ciò potrebbe significare, invece, in maniera del tutto implicita, una reale presa di coscienza del filosofo dei limiti stessi del diritto di natura.

Alessio Costanzo Fedele per Questione Civile

Bibliografia

Parte degli articoli pubblicati nel presente archivio sono estratti del mio lavoro sperimentale dal titolo “Lo Stoicismo giuridico di M. T. Cicerone”, che rientra nell’area scientifico-disciplinare della filosofia del diritto, completata il 20 marzo 2020.
Uno dei principali testi che ho adottato per la ricerca, lo studio e la stesura del lavoro è “La formazione del pensiero giuridico moderno” (1986, Editoriale Jaca Book spa, Milano) di M. Villey.

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