Innovazione, mercato e diritto: un difficile rapporto

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Innovazione, mercato e diritto: dalle formulazioni workfariste alle attuali sfide normative

Gli Archivi di Storia del Pensiero Economico e di Storia delle Relazioni Internazionali intendono offrire un quadro quanto più completo sulla nascita e lo sviluppo dell’innovazione in chiave economica, con particolare riferimento alle teorie dell’economista austriaco Joseph Schumpeter, per poi analizzare il complesso iter normativo transnazionale riguardante la regolamentazione dello sviluppo tecnologico.

Ma la teoria schumpeteriana ha delle solide basi su cui si fonda, oppure è insufficiente per far fronte a tutte le particolarità e problematiche che l’innovazione porta con sé?

L’innovazione e gli effetti sul mercato: il workfare state di Joseph Schumpeter

Il primo e più importante studioso del Novecento che si è occupato degli effetti dell’innovazione sull’organizzazione economica è Joseph Schumpeter. Secondo l’economista austriaco, l’innovazione è la condizione indispensabile per la crescita, per lo sviluppo economico e per la creazione di ricchezza.

Quindi, per l’austriaco è l’innovazione il vero tratto distintivo, nonché il vero motore dell’economia di mercato. Nella capacità di innovare si gioca la competizione all’interno di un’economia di tipo capitalistico.

L’innovazione, però, non procede allo stesso ritmo in tutti i settori. Per questo motivo si può parlare di innovazione incrementale o radicale, secondo l’economista.

Siamo di fronte all’innovazione di tipo incrementale quando essa produce cambiamenti costanti ed ininterrotti. Parliamo, invece, di innovazione radicale quando l’innovazione produce cambiamenti su scala maggiore.

La “distruzione creatrice” alla base dell’economia

A proposito dell’innovazione radicale, Schumpeter conia l’espressione “distruzione creatrice” per descrivere il processo che ciclicamente porta ad ondate di innovazione, in cui nuove tecnologie rimpiazzano le vecchie.

La ragione di questa duplice dimensione all’apparenza antitetica (distruzione e creazione) va rintracciata nelle modalità di funzionamento dell’economia di mercato, ossia nel come si distribuiscono profitti e perdite.

Per fare un semplice esempio, con l’invenzione della macchina a vapore, è diminuita la richiesta di cavalli ma aumenta quella dei treni offrendo un servizio migliore e più veloce.

Ma quali sono gli attori dell’innovazione secondo l’economista austriaco?

Secondo l’economista, è l’impresa dominante sul mercato l’attore principale dell’innovazione: solo le grandi imprese possono, con la loro solidità economica, sostenere i costi notevoli ed i rischi dell’attività di ricerca e sviluppo.

Infatti, sono le imprese più solide quelle più inclini a fare investimenti anche di lungo periodo e dagli esiti incerti, come quelli per l’innovazione. Non tutti, però, sono dello stesso parere.

Schumpeter teorico del workfare state

Le teorie economiche di Joseph Schumpeter rappresentano le fondamenta dottrinali alla formulazione del workfare state.

La nozione di workfare state ha una storia complessa. Nasce negli Stati Uniti tra la fine degli anni Sessanta e gli inizi degli anni Ottanta e faceva riferimento a programmi di intervento economico che richiedevano alle persone che vivevano grazie alle politiche di welfare di lavorare per “guadagnarsi” i propri sussidi.

Questa visione, che potrebbe sembrare per molti “scontata”, si sta diffondendo sempre di più negli ultimi decenni.

Questo approccio incontrovertibilmente rafforza l’idea che il lavoro sia alla base delle società contemporanee e che debba essere una norma sociale valida erga omnes. Il suo obiettivo è quello di spostare gli individui da essere destinatari passivi delle politiche di welfare ad essere lavoratori attivi inseriti in politiche di workfare.

Il workfarismo si basa sull’idea che la disoccupazione non esista a causa della scarsità di posti di lavoro, ma perché le persone senza impiego sono inadatte ai lavori esistenti.

Per raggiungere il risultato della piena occupazione è necessario formare gli individui in maniera mirata, per venire incontro alle necessità dei potenziali datori di lavoro.

La preoccupazione per la disciplina sociale è ritornata con maggior forza con il dovere, da parte dei potenziali lavoratori, di trasformarsi in impiegati diligenti e produttivi, ancor prima di ottenere un lavoro.

Questo per velocizzare la collocazione degli individui nel mercato del lavoro e massimizzare i tempi dei processi di innovazione.

Lo scontro con il welfare state keynesiano

Il welfare state keynesiano è stato teorizzato su base nazionale e mira a promuovere la piena occupazione della popolazione.

La teoria di Keynes è considerata aderente al concetto di welfare state, sia perché lo Stato deve offrire per l’economista un livello minimo universale di servizi di welfare sociale, sia per ragioni economiche.

Secondo Bob Jessop, nelle economie internazionalizzate del XXI secolo, si è assistito ad un rapido abbandono delle politiche di welfare state di stampo kynesiano e ad una rapida ascesa dell’approccio workfarista di matrice schumpeteriano.

Infatti, i governi danno solitamente priorità alla competitività economica e all’innovazione e, quindi, lo Stato interviene dal lato dell’offerta, con lo scopo di promuovere la competitività, stimolando l’innovazione.

Il sistema schumpeteriano, al contrario dell’approccio keynesiano, tende ad essere di base post-nazionale perché i policy markers attribuiscono molta importanza alle influenze delle forze economiche internazionali.

Non è un caso che negli ultimi due decenni assistiamo ad un rapido superamento delle sovranità nazionali sullo stimolo dei mercati internazionali e delle economie comunitarie.

Il workfare state come regime economico

È innegabile che il workfare state sia stato criticato da innumerevoli studiosi delle dottrine politiche e del diritto.

Questo perché esso non è compatibile nella sua formulazione originaria allo stato di diritto e alla visione della società pluralista e differenziata composta non da meri lavoratori professionisti ma da individui innanzitutto.

Analisi, questa, che mette in luce la forte trazione capitalistica di questa teoria economica. Molti esperti infatti asseriscono che il workfare state non sia una forma di stato democratico, bensì un regime.

Questo perché implica un modello fatto di scambi internazionali di politiche commerciali, cooperazione economica per il perseguimento degli interessi del capitale finanziario, soluzioni locali e reti di governance sovra-statali che limitano di fatto la sovranità nazionale ed il principio di autodeterminazione dei popoli.

Inoltre, a coloro che non possono o non vogliono adattarsi verrebbe lasciato un livello residuale minimo di sussidi (nel migliore dei casi) oppure nessuna indennità.

Le società private internazionali e le organizzazioni lucrative del terzo settore rappresentano non solo i nuovi attori delle politiche transnazionali ma anche i nuovi legislatori dei singoli Stati. In altre parole, questi enti rappresentano i protagonisti ed i mezzi stessi attraverso cui vengono applicate le politiche workfariste.

Il rapporto tra workfarismo e lo Stato oggi

È stato unanimemente condiviso che il settore pubblico è comunque fondamentale per assicurare l’equa redistribuzione dei servizi sociali.

Oggi, in generale, lo Stato continua ad essere coinvolto nel finanziamento dei servizi ma la loro fornitura viene spesso affidata ad organizzazioni private o volontarie.

Questo processo di privatizzazione si è diffuso in modo diseguale. La crescente importanza del settore informale e no profit ha portato alcuni commentatori a parlare della nascita di uno Stato ombra, una serie di istituzioni che stanno gradualmente sottraendo funzioni allo Stato.

La dilagante privatizzazione ad ampio raggio iniziata negli anni Ottanta si basa tra l’altro anche sulla teoria della Public Choice che mira a privare la politica e i parlamenti dell’autorità legislativa e della loro integrità istituzionale, in barba ai principi generali dello Stato e della democrazia.

L’approccio del libero mercato si basa sull’assunto di una parità di regole del gioco per tutti i partecipanti.

Senza questo punto di partenza uguale per tutti, l’azione del libero mercato può produrre disparità marcate nei livelli di benessere sociale ed economico.

Se viene lasciato a sé stesso, alcuni studiosi ritengono che il mercato non porti verso l’equilibrio sociale.

Il principio di sussidiarietà economica

In opposizione alle teorie che puntano all’anarchia del mercato in favore dei monopoli dei privati, nasce e si diffonde, già a partire dalla metà del Novecento, il principio della sussidiarietà.

Si tratta di un principio regolatore della società e dell’organizzazione politica, presente in molte correnti della filosofia politica e del diritto.

La sussidiarietà può essere verticale oppure orizzontale. Per la prima, le decisioni politiche devono essere prese al livello di governo più vicino possibile ai cittadini. Per la seconda, il settore pubblico deve intervenire solo laddove la società non sia in grado di organizzarsi autonomamente.

Regolare l’innovazione: una sfida per il diritto

In periodi di forte innovazione, sviluppo economico, sperimentazione di nuove tecnologie e progresso, il diritto è chiamato a svolgere un importante quanto difficile compito di regolamentazione. Esso consiste nel normare l’introduzione o meno di una nuova tecnologia in società, compreso il modo in cui essa possa essere impiegata, e vagliarne la compatibilità con i principi cardine della società e dell’ordinamento giuridico in questione.

L’innovazione cui si rivolge il diritto, è importante sottolinearlo, non è mai tesa al perseguimento di interessi privati o personalistici: l’innovazione è un fenomeno collettivo che, se impiegata, deve mirare all’aumento del benessere sociale di una intera collettività, ai sensi degli artt. 173 e 179 del TFUE.

Tuttavia, sono molti gli ostacoli che il diritto incontra nella sua fase normativa: in riferimento a particolari ordinamenti giuridici, l’impiego di una certa innovazione potrebbe essere in contrasto con i principi morali ed etici cari alla loro tradizione, e per questo motivo, inevitabilmente, la valutazione del fenomeno da regolamentare si fa più complessa.

L’innovazione e la tradizione giuridica degli Stati

È facile ricordare il grande dibattito nato a livello internazionale a seguito della scoperta dell’intelligenza artificiale, riguardante il cercare di comprendere se questa potesse essere impiegata ed eventualmente entro quale misura.

Oppure, a seguito di importanti ricerche scientifiche che dimostravano che fosse possibile la clonazione umana, decidere se fosse o meno accettabile una tale pratica.

Ebbene, questi esempi sono necessari per comprendere quante siano le variabili che entrano in gioco nel momento della regolamentazione normativa, le quali devono essere attentamente valutate dal legislatore affinché la norma prodotta risulti conforme, lecita e completa.

Il diritto, per questo motivo, nel suo difficile compito di normare l’innovazione e lo sviluppo tecnologico, basa la sua attività su due diversi step di analisi.

Il primo step riguarda una valutazione dei costi e dei benefici: il legislatore, per decidere l’introduzione o meno di una nuova tecnologia in società, valuterà se i costi di produzione e mantenimento, e gli eventuali danni o svantaggi che produrrà, siano minori del potenziale vantaggio ed aumento di benessere conseguenti al suo impiego.

Il secondo step di analisi, invece, riguarda la valutazione della conformità dell’utilizzo di una nuova tecnologia con i principi etici e morali dell’ordinamento giuridico coinvolto. Su questo ultimo punto, gli Stati tendono ad adottare un diverso approccio, poiché non per tutte le tradizioni normative l’etica e la moralità sono univocamente concepite.

È interessante, nella prassi normativa, guardare il modo in cui la suddetta valutazione si esplica. L’Unione Europea, nella Direttiva 44/1998, ha dichiarato che deve essere vietata l’introduzione ed il conseguente impiego di una nuova tecnologia se questa pregiudica la dignità umana, l’ordine pubblico e se sia contraria al buon costume.

Nel 2011, per questo motivo, l’Unione Europea ha vietato la ricerca e la sperimentazione che si basava sulla distruzione di embrioni umani.

L’innovazione ed il principio di precauzione

Ma è così facile per il diritto un tale compito?

Come detto in precedenza, la regolamentazione dell’innovazione è assai complessa, non solo per quante siano le variabili da considerare nella fase normativa, ma anche per il fattore tempo.

Infatti, il diritto è chiamato a compiere le sue valutazioni e a prendere le sue decisioni nel breve termine, quando cioè una nuova tecnologia non si conosce esaustivamente e gli effetti del suo impiego non si sono interamente esplicati.

Il diritto, quindi, baserebbe la sua decisione finale su delle ipotesi e valutazioni prognostiche che potrebbero essere false nel lungo termine, quando cioè l’innovazione e le sue conseguenze saranno empiricamente dimostrabili.

In questo modo, il diritto sarebbe incline all’errore. Dunque, ad aiutare il legislatore nella sua attività subentra il principio di precauzione.

Il principio di precauzione, riconosciuto a livello internazionale nella Dichiarazione di Rio del 1992, fa sì che il solo sospetto, la sola ipotesi, il solo dubbio che l’impiego di una nuova tecnologia porti a dei pericoli siano sufficienti per impedirne la sua introduzione ed il suo impiego nel contesto nazionale ed internazionale, anche se non si abbiano delle prove scientifiche:

“[…] In caso di rischio di danno grave o irreversibile, l’assenza di una piena certezza scientifica deve costituire un motivo per differire l’adozione di misure adeguate ed effettive, anche in rapporto ai costi, dirette a prevenire il degrado ambientale”.

Tale principio è particolarmente considerato quando le ipotesi sui danni, provocabili da una nuova tecnologia, siano particolarmente disastrosi ed irreversibili, o quando gli Stati non dispongano dei mezzi necessari per porvi rimedio.

Ai sensi dell’art. 191 del TFUE, l’Unione Europea si richiama per la prima volta a tale principio in riferimento a tutte le precauzioni da adottare in materia di tutela ambientale. Negli anni successivi, il principio di precauzione è stato poi ripreso, esteso e rielaborato in molti altri documenti normativi a livello nazionale e transnazionale.

Le traiettorie dell’innovazione

Sono molti i settori del diritto che esercitano un’influenza sui modi e sulle forme secondo cui si sviluppa l’innovazione: le regole del diritto privato e commerciale, concorrenza e antitrust, il sistema dei prezzi e delle tariffe, la fissazione di standard a protezione dell’ambiente, la definizione degli adempimenti amministrativi, le politiche fiscali sono tutti esempi di come una regola giuridica possa modificare le traiettorie dell’innovazione.

Ma nella prassi, è preferibile un sistema di regole che favorisca il singolo inventore, garantendogli il riconoscimento di un monopolio sull’innovazione, o un sistema che favorisca la massima diffusione della conoscenza in società?

Molte delle costruzioni giuridiche che governano l’innovazione si basano sulla concezione secondo cui si stabiliscono una serie di incentivi economici a favore dell’innovatore singolo: l’istituto per eccellenza che dimostra questo è quello sulla proprietà intellettuale.

La creazione delle privative sicuramente tutela l’inventore, ma limita la diffusione della conoscenza derivante dall’invenzione, con una perdita di benessere per la collettività. È possibile citare a tal proposito il Copyright Term Extension Act, approvato dal Congresso americano nel 1998.

L’opera di bilanciamento degli interessi è una delle sfide assai ardue che il diritto è chiamato a vincere, ma naturalmente non si tratta solo di una questione di proprietà intellettuale. Ciò che è importante comprendere, in sintesi, è il modo in cui si concepisce l’innovazione, se come processo collettivo o come processo individuale.

La scelta del diritto, dunque, si basa sulla concezione che ha dell’innovazione ed in base ad essa produrrà un quadro normativo corrispondente.

Tuttavia, nella complessità ed evoluzione della disciplina, ad offrire visioni alternative ed aggiornate alla regolamentazione, nel pieno della quarta rivoluzione industriale che stiamo tutt’ora vivendo, non possono non essere considerate per la produzione della norma le modificazioni sociali, culturali ed economiche transnazionali attuali.

Martina Ratta e Alessio Costanzo Fedele per Questione Civile

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