Giustizia e diritto tra l’antico e il medio stoicismo: le influenze ciceroniane nella commistione con l’aristotelismo
Proviamo, attraverso un’analisi più accurata, a rintracciare il concetto di “giustizia” e di “diritto” nella teoresi filosofica di matrice stoica. Per farlo ci avvarremo delle osservazioni di M. Villey, utilizzando una metodologia di indagine comparativa con le altre dottrine, in particolare con l’aristotelismo.
Da quanto affermato nel precedente articolo (leggi qui), è possibile constatare con facilità, seppur in modo alquanto generico, la non connessione tra lo stoicismo classico e la dottrina del diritto in quanto tale.
Giustizia particolare: la formulazione aristotelica
Ai fini della nostra indagine, è utile ricordare che l’autore dell’Etica Nicomachea aveva avanzato un’analisi piuttosto accurata e dettagliata del concetto di “diritto”, evidenziandone la sua diretta derivazione dalla “giustizia”.
Aristotele aveva avanzato riflessioni considerevoli anche su quest’ultima, distinguendo il concetto di “giustizia generale” da quello di “giustizia particolare”, considerata come l’attività che ha per fine quello di stabilire corrette proporzioni tra i beni, le cariche e i vantaggi che devono essere equamente ripartiti e garantiti tra i membri di una stessa comunità.
Il diritto (to dikaión), in quest’ottica, consisterebbe esattamente, secondo il filosofo greco, nell’oggetto di questa attività, ovvero la “giusta divisione”, la “giusta parte” che ognuno deve ricevere, in ottemperanza del principio di giustizia particolare.
I limiti dello stoicismo nelle formulazioni sulla giustizia
Per quanto riguarda lo Stoicismo greco, non si può negare che nelle opere pervenuteci siano presenti elementi che rimandano ad una riflessione sulla giustizia e sul giusto naturale, ovvero la giustizia conforme a natura, in accordo con l’inclinazione morale della teoresi stoica.
Senza ombra di dubbio, la tendenza della scuola stoica è quella di non badare ad una più attenta riflessione sulla giustizia particolare (come al contrario tende a fare Aristotele).
Dunque, la tendenza generale dell’approccio stoico è quello di limitarsi ad una nozione di giustizia molto più vaga, che finisce per non coincidere affatto con il fine proprio del diritto.
Questo vuoto teoretico riguardo al diritto in sé e ad una più approfondita riflessione nel merito della giustizia aumenta quasi proporzionalmente man mano che si va a ritroso nella ricerca delle dottrine stoiche.
In altre parole, più ci si avvicina all’Antica Stoà, più questa mancanza risulta evidente e rilevante ai fini di una coerente e veritiera indagine sulle origini della filosofia del diritto e delle formulazioni sul principio di giustizia.
La base dottrinale dello stoicismo classico
Una delle motivazioni rilevabili, in questo caso, consisterebbe nell’inclinazione stessa della dottrina stoica, la quale, è noto, predilige soffermarsi sugli aspetti morali della comune vita privata tra i membri della comunità.
Ciò deriverebbe anche da un senso comune di percepire il ruolo in società dei filosofi e dei pensatori all’indomani delle conquiste ellenistiche di Alessandro, ovvero, successivamente alla scomparsa delle libertà civili nell’antica Grecia.
Dunque, si percepiva tra gli ambienti stoici dell’antica Grecia che non era più compito della filosofia interessarsi delle questioni pubbliche, tant’è che i tre grandi padri dello Stoicismo classico (Zenone di Cizio, Cleante di Asso e Crisippo di Soli) se ne disinteressarono completamente.
A riprova di ciò, possiamo prendere in considerazione la chiara confutazione da parte degli stoici del concetto stesso di città come comunità politica, rimarcando le sue false distinzioni tra ricchi e poveri, tra cittadini, meteci e nemici, valorizzando invece il concetto di cosmópolis, ovvero dell’universo indistinto nel quale tutti abitano.
Gli stoici hanno come principale elemento di interesse la mera vita privata del sapiente, il quale deve vivere per sé stesso o per l’universo. Questo deve volgere lo sguardo alle illusioni delle passioni e dei piaceri e alle convenzioni delle istituzioni pubbliche soltanto con il fine di prenderne le necessarie distanze.
Sta proprio in questa visione estrema la non curanza degli stoici nei confronti della nozione di diritto e di giustizia particolare. Quest’ultima, proprio come la concepiva fermamente Aristotele, costituiva l’attività propria dei giudici e dei legislatori, poiché era funzione prettamente pubblica.
L’antica Stoà tra logos e morale
Essendo, quella stoica, una dottrina di base deterministica, è evidente la loro posizione riguardante l’esistenza e la morale.
Infatti, i fondatori dell’Antica Stoà ritenevano che fosse una grande illusione che l’uomo potesse influenzare una qualche cosa nel corso degli eventi del mondo e dell’universo. Per gli stoici, tutto ciò che avviene è determinato, ovvero è retto dal lógos che governa la storia dell’universo e quindi dell’umanità.
Inoltre, la morale stoica pura, non risulta essere attiva, bensì specificamente passiva, in quanto si limita ad insegnare al sapiente ad accettare gli eventi come si presentano e per di più con positività d’animo.
A tal proposito risulta significativa la frase di Epitteto: «Non devi adoperarti perché gli avvenimenti seguano il tuo desiderio, ma desiderarli così come avvengono, e la tua vita scorrerà serena».
Sulla base di questo approccio, risulterebbe incoerente ed inutile che un filosofo si cimenti nel riflettere sul metodo e sui principi di redistribuzione dei beni e relative garanzie o, ancora, più in generale, sul diritto e sulla giustizia.
Inoltre, uno dei principi su cui si basa la morale stoica è la non considerazione dei beni esteriori, poiché solo la virtù è un bene desiderabile, in quanto solo essa in grado di arrecare la felicità agli uomini.
La distanza tra stoicismo e giustizia: la non plausibilità a posteriori
Dunque, per gli stoici è degno di attenzione solo ciò che non riguarda la sfera esteriore e materiale, ma che riguarda la conoscenza e la morale, che portano l’uomo sulla strada della virtù.
Di fatto, non esiste teoria più lontana dall’approccio tipico della filosofia del diritto, che finisce spesso per accettare ingiustificabilmente paradossi dottrinali inaccettabili nell’analisi dell’esistenza, ripresa da pensatori posteriori all’età classica come Epitteto e Seneca.
A tal proposito, per fare un esempio, è noto il paradosso di quest’ultimo che arriva persino a difendere una distribuzione dei beni ingiusta.
Anche Cicerone attinge una parte del suo pensiero alla dottrina stoica, dai cui paradossi teoretici però tende a prendere le distanze, anche se non in maniera decisa, da come si può facilmente evincere nelle Tusculanae Disputationes e nel De Finibus bonorum et malorum.
Nei pochi riferimenti che sono incentrati sull’idea di “uomo giusto”, di “giustizia” o di “diritto” che possiamo ritrovare nelle opere stoiche classiche, risulta chiara la totale ignoranza dell’ambito del giuridico.
Etica medio-stoica e natura aristotelica: le basi dell’eclettismo ciceroniano
A proposito dell’etica dello stoicismo, possiamo affermare che essa abbia gradualmente perso la sua purezza nel corso del tempo. Già a partire dalla Media Stoà, ovvero nel momento in cui è avvenuto il contatto tra i filosofi greci ed il mondo romano, una realtà di gran lunga meno idealistica e più dinamica.
Infatti, Panezio, Posidonio e, soprattutto, Cicerone hanno in maniera decisiva abbandonato il determinismo stoico, che relegava la morale stoica all’idea della non considerazione dei beni esteriori.
Di conseguenza, hanno abbracciato la morale attiva, l’attenzione all’ambito amministrativo della città e soprattutto la riabilitazione della figura del sapiente negli affari pubblici, indirizzando la teoresi filosofica dello stoicismo verso un’evoluzione basata su un approccio spiccatamente “eclettico”.
Questo perché il mondo romano, essendo di gran lunga diverso da quello greco e non mostrando caratteristiche complementari con la visione stoica dell’etica, finisce per rigettare un’impostazione morale passiva e statica.
L’eclettismo tra filosofia greca e antica Roma
A tal proposito è doverosa una breve chiarificazione, complementare con l’obiettivo di una più efficace comprensione sulle origini dello sviluppo dottrinale dello Stoicismo classico.
Per “eclettismo” viene qui considerato l’indirizzo speculativo diffusosi propriamente in età ellenistico-romana e che riuniva elementi cardine di più dottrine distinte provenienti da altrettante differenti scuole filosofiche e di pensiero.
Molte furono le scuole post-aristoteliche che abbracciarono questo approccio speculativo, dall’epicureismo allo scetticismo, per arrivare fino al filone di pensiero che stiamo trattando, lo Stoicismo medio di Panezio di Rodi e Posidonio di Apamea.
Tra queste scuole, tendenzialmente eclettiche, è possibile intercettare un unico filo conduttore consistente nella concezione stessa della felicità, intesa da queste come fine ultimo della vita umana e considerata come slegata dalle passioni.
L’opera di commistione delle filosofie di Platone e Aristotele trova origine proprio negli eclettici del II secolo a.C., riducendo a semplici differenze terminologiche quelle che erano sostanziali diversità dottrinali.
Inoltre, ai fini di una più oculata riflessione, non possiamo omettere l’importanza che la Nuova Accademia platonica di Filone di Larissa ha ricoperto nella diffusione dell’approccio eclettico nel mondo romano.
Quest’ultimo, sosteneva la conciliabilità delle diverse dottrine, soprattutto nell’ambito della politica e della morale, le cui posizioni furono riprese a Roma da Marco Tullio Cicerone che divenne il maggior rappresentante dell’eclettismo nel mondo romano.
Alessio Fedele per Questione Civile
Bibliografia
Parte degli articoli pubblicati nel presente archivio sono estratti del mio lavoro sperimentale dal titolo “Lo Stoicismo giuridico di M. T. Cicerone”, che rientra nell’area scientifico-disciplinare della filosofia del diritto, completata il 20 marzo 2020.
Uno dei principali testi che ho adottato per la ricerca, lo studio e la stesura del lavoro è “La formazione del pensiero giuridico moderno” (1986, Editoriale Jaca Book spa, Milano) di M. Villey.