Prigionieri di guerra: le Convenzioni internazionali

Prigionieri di guerra: tra le Convenzioni di Ginevra e il trattamento detentivo

Il diritto internazionale distingue uno ius ad bellum, ovvero il diritto di muovere guerra, oggi radicalmente limitato dall’articolo 2 della Carta delle Nazioni Unite, ed uno ius in bello. Quest’ultimo è il diritto dei conflitti armati, che regola la condotta delle ostilità durante le operazioni belliche, la sorte dei feriti e dei malati, il trattamento dei prigionieri di guerra, la protezione della popolazione civile, e che per larga parte ha natura di diritto internazionale generale. Esistono, dunque, delle regole da rispettare anche in guerra, per antonomasia la manifestazione più brutale della natura umana.

“Shell shock: guerra e trauma”
-N. 3
Questo è il terzo numero della Rubrica di Rivista dal titolo “Shell shock: guerra e trauma”. La Rubrica vede la collaborazione tra le Aree di Scienze Umane, Sociologia, Lettere, Affari Esteri, Cinema, Storia Moderna e Contemporanea, Arte e Archeologia

Il diritto internazionale umanitario

Il diritto internazionale umanitario, o diritto dei conflitti armati, è un ramo del diritto internazionale pubblico. Contiene le norme e i principi che restringono la libertà degli Stati nel condurre le ostilità durante i conflitti armati. L’obiettivo è quello di limitare i mali derivanti dalla guerra, ma nei limiti imposti dalla necessità militare. Inoltre, disciplina il comportamento dei belligeranti nelle loro relazioni reciproche e l’atteggiamento degli organi della violenza bellica nei confronti delle popolazioni civili.

È una branca del diritto internazionale nata dall’esigenza di impedire che, in assenza di norme scritte, l’uso della violenza bellica fosse lasciato all’arbitrio dei comandanti militari.

Inizialmente definito come leggi e usi di guerra e codificato dalle Convenzioni dell’Aja del 1899 e 1907, il diritto bellico è diventato diritto dei conflitti armati con le Convenzioni di Ginevra del 1949. Queste ne hanno esteso la vigenza a tutte le situazioni in cui si esercita la violenza bellica, incluse quelle in cui lo stato di guerra non è riconosciuto da una delle parti. Oggi è definito diritto internazionale umanitario, ed è considerato il prodotto dell’influenza esercitata dalle teorie dei diritti umani universali su questo settore del diritto internazionale.

Molta parte degli strumenti di diritto umanitario è costituita da divieti la cui violazione, in ragione dei beni coinvolti, ha rilevanza penale sia dal punto di vista del diritto interno agli Stati che da quello del diritto internazionale.

Molto importante è il principio di simmetria del diritto internazionale umanitario. Il diritto bellico si applica tanto all’aggressore quanto all’aggredito, che sono ambedue uguali dinanzi alle leggi di guerra. È proibito aggredire medici, ambulanze o ospedali da campo recanti i simboli di Croce Rossa o emblemi del Movimento Internazionale di Croce Rossa e Mezzaluna Rossa. È altresì proibito sparare a una persona o a un veicolo che espone una bandiera bianca.

I prigionieri nelle Convenzioni di Ginevra

Le 4 Convenzioni di Ginevra del 1949, i due Protocolli aggiuntivi del 1977 e quello del 2005 costituiscono la base del diritto internazionale umanitario. Essi proteggono in primo luogo le persone che non partecipano o non partecipano più a un conflitto armato. Sinteticamente, la Prima e Seconda Convenzione di Ginevra del 1949 impegnano i belligeranti a proteggere in modo particolare i malati, i feriti, i naufraghi, il personale medico, le ambulanze e gli ospedali.

La parte belligerante, nelle cui mani si trovano le persone protette, deve garantire loro cure e assistenza. La Terza Convenzione di Ginevra contiene regole particolareggiate sul trattamento dei prigionieri di guerra. Infine, la Quarta Convenzione di Ginevra protegge da atti di violenza e dall’arbitrio i civili che si trovano in mano nemica o in territorio occupato.

Il primo Protocollo aggiuntivo del 1977 completa le regole contenute nelle quattro Convenzioni di Ginevra per i conflitti armati internazionali e racchiude disposizioni sulla conduzione della guerra, come il divieto di attaccare persone e oggetti civili o la limitazione dei mezzi e dei metodi autorizzati. Il secondo Protocollo aggiuntivo del 1977 completa l’articolo 3 delle quattro Convenzioni di Ginevra, l’unico articolo delle Convenzioni di Ginevra applicabile anche nei conflitti armati non internazionali. Il terzo Protocollo aggiuntivo introduce un nuovo emblema, il Cristallo Rosso.

A partire dal 1° gennaio 2007 il nuovo segno distintivo può essere utilizzato in aggiunta alla Croce Rossa e alla Mezzaluna Rossa, emblemi previsti dalle Convenzioni di Ginevra per segnalare persone e oggetti che devono essere particolarmente protetti.

Oggi le quattro Convenzioni di Ginevra sono ratificate universalmente. Le loro regole e quelle stabilite nei Protocolli aggiuntivi del 1977 costituiscono oggi, in larga misura, parte integrante del diritto internazionale consuetudinario valido per tutti gli Stati e le parti in conflitto.

Chi è un prigioniero di guerra

Un prigioniero di guerra è potenzialmente qualsiasi persona catturata o internata da un potere belligerante durante la guerra. È con la Terza Convenzione di Ginevra che si stabilisce come trattare un prigioniero di guerra. Si decreta che i prigionieri debbano essere rimossi dalla zona di combattimento ed essere umanamente trattati senza perdita di cittadinanza.

Allo stesso tempo, si estende la concezione di prigioniero di guerra: si includono tra i combattenti legittimi non solo i soldati sconfitti ma anche le milizie, i volontari, gli irregolari e i membri dei movimenti di resistenza. Le spie possono essere punite solo dopo un processo. I guerriglieri possono essere considerati prigionieri di guerra se rispettano alcune condizioni. Rimangono esclusi dalla qualifica di combattenti legittimi i mercenari.

La Convenzione stabilisce che il prigioniero di guerra è protetto dal momento in cui viene catturato fino al suo rimpatrio. Non si può estorcere nessuna informazione dal prigioniero se non il nome, il grado, la data di nascita e il numero di matricola. Il prigioniero deve essere trattato in modo dignitoso e umano. Non può essere attaccato, obbligato a lavori forzati o trattato in modo contrario a come è deciso dalla Convenzione. A tutela del prigioniero, viene nominato un potere di protezione che può essere un altro Stato, oppure il Comitato internazionale della Croce Rossa. Quest’ultimo può anche visitare i campi di prigionia.

La guerra oggi

Inevitabilmente, la trattazione di simili argomenti conduce ad analizzare quanto sta accadendo in Ucraina. Pochi giorni fa, la corte suprema della Repubblica Popolare del Donetsk ha condannato a morte i “mercenari” britannici Aiden Aslin, 28 anni, e Shaun Pinner, 48 anni, del Bedfordshire, e Saaudun Brahim, che combattevano per l’esercito ucraino. I militari sono accusati dai filorussi di essere “mercenari”.

Tuttavia, le famiglie dei britannici affermano che erano nell’esercito ucraino. Entrambi i britannici sono membri in servizio delle forze armate ucraine e il Regno Unito ha inderogabilmente chiarito che sono da considerarsi come prigionieri di guerra. Dunque, essi non dovrebbero essere perseguiti per aver preso parte alle ostilità. Quella pronunciata oggi dalla corte di Donetsk, non riconosciuta internazionalmente, è la sentenza di primo grado contro la quale gli imputati potranno fare appello.

Abbiamo ripetutamente detto che sono prigionieri di guerra, che non vanno strumentalizzati a scopi politici e che hanno diritto all’immunità in base alla Convenzione di Ginevra“, commenta un portavoce di Downing Street.

Non sono purtroppo pochi gli esempi di violazioni dei diritti umani nei confronti dei prigionieri di guerra. Le due guerre mondiali, la guerra del Vietnam, dell’Iraq, della Crimea. L’essere umano ha più volte nella storia manifestato la sua natura più brutale. Tuttavia, grazie agli sviluppi normativi degli ultimi decenni, il legislatore nazionale ed internazionale ha cercato di garantire più tutele possibili, anche in guerra.

Martina Ratta per Questione Civile

Sitografia:

www.difesa.it

www,dirittiumani.donne.aidos.it

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